Adesione

Per calcolare la tua quota di adesione al Sindacato, clicca sul logo SNA o sul sottostante link, sarai reindirizzato sulla dedicata pagina: http://www.snaservice.it/index.php/iscrizioni/calcola-quota-iscrizione
Coordinate bancarie Sna, per bonificare le quote di adesione. Iban: IT 98 H 01030 01600 000008887641

CONTRIBUTI SINDACALI NAZIONALI (dallo Statuto SNA in vigore)
Sono considerati dipendenti coloro il cui inquadramento sia disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle agenzie in gestione libera. A norma dell’art. 7 dello Statuto (1) i contributi devono essere versati entro il 28 FEBBRAIO di ogni anno.
(1) Art. 7 dello Statuto – Contributi Sindacali L’iscritto è tenuto a versare, entro il 28 febbraio, il contributo sindacale – nazionale e provinciale alla Direzione dello SNA. Decorsa tale data l’iscritto è escluso dallo SNA e non può essere riammesso se non dopo il versamento dei contributi arretrati, con il massimo di un anno oltre l’anno in corso, salvo quelli relativi al periodo di mancata attività di agente di assicurazione.
Il contributo sindacale provinciale è costituito:
A) da un importo stabilito nella misura non inferiore al 15% del contributo nazionale;
B) da un’eventuale integrazione stabilita dall’Assemblea Provinciale, ai sensi dell’art. 12, lettera f). Il contributo sindacale è dovuto per l’intero anno solare nel corso del quale si effettua l’iscrizione, salvo l’eventualità di iscrizione effettuata dopo il 30 settembre nel qual caso, pur decorrendo l’iscrizione immediatamente, il contributo viene considerato pagato per l’intero anno solare seguente, fatto salvo l’obbligo del conguaglio, qualora intervengano variazioni nei contributi sindacali. Il contributo sindacale è intrasmissibile e non è rivalutabile. E’ previsto il pagamento da parte dei Gruppi Aziendali, di una quota di accreditamento, stabilita dall’Esecutivo Nazionale.
DELIBERA della Giunta Esecutiva Nazionale, approvata all’unanimità: 7 dicembre 1976 “la risposta a quesiti e l’assistenza agli iscritti, verrà data, a partire dal 1° gennaio 1977, soltanto dopo aver accertato, mediante fotocopia del libro paga del mese di gennaio dell’anno in corso, che il contributo sindacale è stato corrisposto nella misura dovuta”.
Art. 1 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO ……… omissis ……… qualora la Sezione Provinciale ricevesse direttamente la quota dell’iscritto, essa rimetterà gli importi incassati di competenza della Direzione del Sindacato, entro il 10 del mese successivo …….omissis ……….

RINNOVO/ADESIONE 2024/25 – AGENTE SINGOLO
 La quota di adesione o di rinnovo è invariata rispetto agli anni passati, € 330,00 per ogni Agente, compresi 2 (due) dipendenti. Ogni dipendente oltre i primi due, più comporta un aumento di € 44,00. A questa quota occorre aggiungere il contributo per la Provinciale di Asti di € 100,00 per ogni Agente, comprensivo dell’adesione all’Ascom/Confcommercio di Asti.

RINNOVO/ADESIONE 20242/25 – SOCIETA’
Per le Società (Sas./Srl./Snc./SpA), il contributo sindacale nazionale è fissato in € 550,00; la quota aumenta di € 66,00 per ogni Socio Agente oltre il primo e di € 44,00 per ogni dipendente in più, oltre i primi due. Qualora la Società fosse costituita da un singolo Socio Agente, la quota prevista è quella sopra indicata per singolo agente. A questa quota occorre aggiungere un contributo per la Provinciale di Asti di € 100,00 per ogni Agente, comprensivo dell’adesione all’Ascom/Confcommercio di Asti.

Ricordati di informare anche la Sezione Provinciale di Asti telefonando,
inviando un fax o una email
al Presidente Provinciale –  Palma Salvatore
Tel. 0141-595739-Fax 0141-34584 – email – info@snaasti.it
o, compilando il  sottostante modulo.

 

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