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Reg.6/2014 Aggiorn. Profess.

REGOLAMENTO IVASS N. 6/2014 – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

Le novità introdotte dal nuovo Regolamento riguardano:

  1. Requisiti professionali
  2. Accertamento delle competenze acquisite
  3. Modalità di fruizione ammesse e requisiti dei prodotti formativi
  4. Requisiti dei soggetti formatori enti e docenti

    Requisiti professionali
    Gli artt. 6 e 7 del Regolamento Ivass n 6/2014 hanno introdotto diverse novità per quanto concerne i requisiti di professionalità intesi come formazione professionale e aggiornamento degli intermediari.

Formazione professionale iniziale
Per quanto concerne la formazione professionale iniziale intermediari (Regolamento Ivass n 6/2014 art 6), essa è sempre propedeutica all’inizio dell’attività intermediativa e per la prima iscrizione al Rui.

Tale percorso formativo, come già in essere, è da effettuarsi nei 12 mesi antecedenti alla data di

presentazione della domanda di iscrizione o dell’inizio dell’attività, ed è costituito da corsi della durata non inferiore a 60 ore.

Esso presenta le seguenti novità:

  • · i corsi possono essere svolti attraverso le seguenti modalità: aula, videoconferenza, webinar, e-learning, equiparabili e interscambiabili tra loro;
  • il test di verifica finale deve essere effettuato esclusivamente in aula;
  • il primo aggiornamento professionale inizierà il 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione al Rui o all’inizio dell’attività intermediativa.
  • in caso di inattività per oltre 5 anni, è necessario effettuare nuovamente il percorso di formazione professionale iniziale;

Aggiornamento professionale
Per quanto concerne l’Aggiornamento professionale (Regolamento Ivass n 6/2014 art 7), esso è finalizzato all’approfondimento e all’accrescimento delle conoscenze, competenze e capacità professionali con il dovuto riguardo ai prodotti intermediati, all’evoluzione della normativa di riferimento e alle prospettive di sviluppo futuro dell’attività.

L’aggiornamento, come detto, è svolto con cadenza biennale a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione al RUI o, per gli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario, da quello di inizio dell’attività. In ogni caso, l’Aggiornamento è effettuato in occasione dell’evoluzione della normativa di riferimento e, per quanto riguarda la rete distributiva diretta, in occasione dell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire.

Esso presenta le seguenti novità:

  • partecipazione a corsi di durata non inferiore a 60 ore nel biennio,
  • i corsi possono essere svolti attraverso le seguenti modalità: aula, videoconferenza, webinar, e-learning, equiparabili e interscambiabili tra loro;
  • in ciascun anno solare si deve effettuare almeno un minimo di 15 ore di aggiornamento.

Accertamento delle competenze acquisite
Gli artt. 8-9-10-11-12-14 del Regolamento IVASS n 6/2014 hanno introdotto alcune novità per quanto concerne l’accertamento delle competenze acquisite.

La nuova disciplina richiede e precisa che:

  • Al test di verifica finale siano ammessi ‘soltanto coloro che abbiano frequentato interamente il

numero di ore previste per il corso’;

  • il test di verifica finale deve essere svolto a cura dello stesso soggetto che ha effettuato i corsi, il

quale deve preventivamente ‘accertare l’esatta identità dei partecipanti’;

  • il test deve essere composto da domande a scelta multipla e risposta singola;
  • il test di verifica finale può essere elaborato con supporti tecnologici con estrazione casuale di un set di domande;
  • il test di verifica finale può ritenersi superato quando il discente risponde correttamente ad almeno il sessanta per cento (60%) delle domande.

Gli enti, società esterne, che effettuano corsi di formazione o di aggiornamento su incarico della Compagnia o degli intermediari devono consegnare agli stessi la seguente documentazione, da conservarsi per almeno cinque anni ai sensi dell’art.57 del Regolamento Isvap n 5/2006:

o il programma del corso;

o i nominativi dei docenti, con l’attestazione espressa dei loro requisiti, di cui in appresso;

o il verbale delle procedure di esame con adeguata evidenza dei risultati dei test;

o il test di verifica finale utilizzato.

Le modalità di fruizione ammesse

Il nuovo Regolamento prevede la ‘piena equiparazione e integrale intercambiabilità della formazione a distanza (F.A.D.) e dell’aula fisica ‘tradizionale’.

La formazione a distanza potrà essere erogata con le seguenti modalità:

  • Videoconferenza: modalità di apprendimento a distanza basata sulla contemporanea partecipazione ed interazione di docenti e discenti;
  • Webinar: aggiunge alla modalità videoconferenza la caratteristica di condivisione, in uno spazio virtuale comune, di materiale formativo e di altre informazioni;
  • E-learning: apprendimento realizzato dai singoli fruitori tramite utilizzo di tecnologiche multimediali e internet (ad esempio i corsi online presenti sulla piattaforma della Compagnia).

    I requisiti dei soggetti formatori

La nuova regolamentazione dei requisiti dei soggetti formatori, enti e persone fisiche, descritta all’art.14 del Regolamento definisce che possono effettuare formazione professionale, qualora non vi provvedano direttamente la Compagnia o gli intermediari:

  • Le associazioni di categoria degli intermediari, in condizione di determinati requisiti;
  • Gli enti appartenenti ad una Università riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.);
  • Gli enti in possesso di determinate certificazioni di qualità europee o internazionali.

Limitatamente all’aggiornamento professionale, oltre ai soggetti sopra elencati, possono effettuare i corsi anche enti non in possesso delle certificazioni di qualità richieste per la formazione professionale, purché svolgano, dimostrabilmente, l’attività formativa come prevalente e dispongano di adeguata organizzazione e procedure. I docenti incaricati dai soggetti formatori devono essere individuati fra:

  1. docenti universitari che esercitano la didattica nelle materie giuridiche, economico-finanziarie, tecniche, attuariali e fiscali, attinenti le aree tematiche di cui all’allegato 1;
  2. soggetti che abbiano maturato una comprovata esperienza almeno quinquennale nelle materie su indicate, attraverso l’esercizio della docenza formativa e/o di attività professionali;
  3. dipendenti, anche in quiescenza, della Compagnia, Agenti iscritti nelle sezioni A del RUI, purché in possesso di una comprovata esperienza professionale maturata in almeno un quinquennio di svolgimento dell’attività professionale e di adeguata capacità didattica.

Sospensione attività formativa

Il nuovo Regolamento sostituisce quanto precedentemente previsto in tema di esonero dal comma 5, art. 38 del Regolamento Isvap n 5/2006, ora interamente abrogato con la disciplina della sospensione degli obblighi di aggiornamento professionale.

La nuova disciplina definisce che a far data dal 1 gennaio 2015, gli obblighi di aggiornamento si intendono sospesi per:
a) gli intermediari persone fisiche iscritti nelle sezioni A o B del RUI, temporaneamente non operanti a titolo individuale o tramite società iscritte nelle medesime sezioni, che abbiano provveduto a dare comunicazione dell’inizio del periodo di inoperatività nelle forme stabilite dall’art 36 del Regolamento Isvap n 5/2006;

b) gli intermediari persone fisiche iscritti nelle sezioni A o B del RUI e i collaboratori interni ed i collaboratori, anche dipendenti, iscritti al RUI in sezione E, per i quali ricorra una delle seguenti cause di impedimento:

– gravidanza dall’inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino ad un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per l’adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
– grave malattia o infortunio limitatamente alla durata dell’impedimento;

c) gli addetti all’attività di intermediazione all’interno dei locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del RUI che non svolgano temporaneamente attività di intermediazione assicurativa in quanto assenti continuativamente per oltre 6 mesi per cause diverse da quelle di cui alla lettera b) o destinati ad altro incarico.

La sospensione è sempre limitata alla durata dell’impedimento che le ha dato origine ed ha come presupposto la concreta ed effettiva inattività.
Prima di poter riprendere l’attività, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di aggiornamento riferiti al biennio in cui si è verificata la causa di sospensione, i soggetti interessati:

– se la sospensione ha avuto una durata fino a due anni, effettuano un aggiornamento professionale non inferiore a 15 ore; le ore di aggiornamento eventualmente effettuate prima della sospensione sono computate a tale fine;
– se la sospensione ha avuto una durata superiore a due anni, effettuano un aggiornamento professionale non inferiore a 60 ore; le ore di aggiornamento eventualmente effettuate prima della sospensione non potranno essere considerate valide.

Il nuovo biennio di aggiornamento decorre a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di ripresa dell’attività’. Per la ripresa dell’attività, novità introdotta dal Regolamento, è sempre necessario un preventivo riallineamento delle competenze.

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